Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 304
Codice Penale

Art. 304 — Cospirazione politica mediante accordo

ELI /it/codice-penale/art/304parte di Codice Penale
Art. 304. (Cospirazione politica mediante accordo) Quando piu' persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena e' aumentata. Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 303 Art. 305 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.