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Art. 296 — Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri

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Art. 296. (Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri) Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

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