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Art. 292 — Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

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Art. 292. (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato) Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

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