Codice Penale
Art. 287 — Usurpazione di potere politico o di comando militare
Art. 287. (Usurpazione di potere politico o di comando militare) Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.
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