Codice Penale
Art. 285 — Devastazione, saccheggio e strage
Art. 285. (Devastazione, saccheggio e strage) Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte.
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