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Codice Penale

Art. 271 — Associazioni antinazionali

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Art. 271. (Associazioni antinazionali) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

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