Codice Penale
Art. 26 — Ammenda
Art. 26. (Ammenda) La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti, ne' superiore a lire diecimila. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumerai inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
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