Codice Penale
Art. 255 — Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Art. 255. (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato) Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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