Codice Penale
Art. 249 — Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Art. 249. (Partecipazione a prestiti a favore del nemico) Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.