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Codice Penale

Art. 24 — Multa

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Art. 24. (Multa) La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, ne' superiore a lire cinquantamila. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire cinquanta a ventimila. Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.

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