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Codice Penale

Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata

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Art. 230. (Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata) La liberta' vigilata e' sempre ordinata: 1° se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2° quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; 3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualita' o professionalita'; 4° negli altri casi determinati dalla legge. Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberta' vigilata, ovvero puo' obbligarla a cauzione di buona condotta.

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