Codice Penale
Art. 214 — Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
Art. 214. (Inosservanza delle misure di sicurezza detentive) Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
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