Codice Penale
Art. 198 — Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
Art. 198. (Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili) L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
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