Codice Penale
Art. 196 — Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente
Art. 196. (Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente) Nelle contravvenzioni commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso d'insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente. Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
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