Codice Penale
Art. 191 — Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Art. 191. (Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro) Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: 1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita'; 2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purche' il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile; 3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario; 4° le spese del procedimento; 5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, e' depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
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