Codice Penale
Art. 19 — Pene accessorie: specie
Art. 19. (Pene accessorie: specie) Le pene accessorie per i delitti sono: 1° l'interdizione dai pubblici uffici; 2° l'interdizione da una professione o da un'arte; 3° l'interdizione legale; 4° la perdita della capacita' di testare e la nullita' del testamento fatto prima della condanna; 5° la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale. Pena accessoria per le contravvenzioni e' la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
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