Codice Penale
Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno
Art. 185. (Restituzioni e risarcimento del danno) Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
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