Codice Penale
Art. 182 — Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Art. 182. (Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena) Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
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