Codice Penale
Art. 176 — Liberazione condizionale
Art. 176. (Liberazione condizionale) Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni. La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle. La liberazione condizionale non e' consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.