Codice Penale
Art. 147 — Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
Art. 147. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
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