Codice Penale
Art. 140 — Applicazione provvisoria di pene accessorie
Art. 140. (Applicazione provvisoria di pene accessorie) Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale. Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.