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Codice Penale

Art. 135 — Ragguaglio fra pene diverse

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Art. 135. (Ragguaglio fra pene diverse) Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

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