Codice Penale
Art. 130 — Istanza della persona offesa
Art. 130. (Istanza della persona offesa) Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.