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Codice Penale

Art. 127 — Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale

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Art. 127. (Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale) Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Re, o del Reggente, o della Regina, o del Principe Ereditario, o di un'altra persona della Famiglia Reale, alla querela e' sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

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