Codice Penale
Art. 111 — Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Art. 111. (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena e' aumentata.
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