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Codice Penale

Art. 11 — Rinnovamento del giudizio

ELI /it/codice-penale/art/11parte di Codice Penale
Art. 11. (Rinnovamento del giudizio) Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

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