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Codice del Consumo

Art. 72 — Obblighi specifici del venditore

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Art. 72. Obblighi specifici del venditore 1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto reale. 2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

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