Codice del Consumo
Art. 72 — Obblighi specifici del venditore
Art. 72. Obblighi specifici del venditore 1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto reale. 2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
↑ Tutti gli articoli di Codice del Consumo · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.