Open·Parlamento
HomeNormeCodice del ConsumoArt. 43
Codice del Consumo

Art. 43 — Rinvio al testo unico bancario Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e II…

ELI /it/codice-consumo/art/43parte di Codice del Consumo
Art. 43. Rinvio al testo unico bancario Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni. Note all'art. 43: - I Capi II e III del Titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, recano, rispettivamente: «Credito al consumo» e «Regole generali e controlli».

↑ Tutti gli articoli di Codice del Consumo · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.