Codice del Consumo
Art. 43 — Rinvio al testo unico bancario Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e II…
Art. 43. Rinvio al testo unico bancario Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni. Note all'art. 43: - I Capi II e III del Titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, recano, rispettivamente: «Credito al consumo» e «Regole generali e controlli».
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