Codice del Consumo
Art. 113 — Rinvio
Art. 113. Rinvio 1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza. 2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
↑ Tutti gli articoli di Codice del Consumo · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.