Codice Civile
Art. 976 — Locazioni concluse dall'enfiteuta
Art. 976. (Locazioni concluse dall'enfiteuta). Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.