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Art. 959 — Diritti dell'enfiteuta

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Art. 959. (Diritti dell'enfiteuta). L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.

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