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Codice Civile

Art. 941 — Alluvione

ELI /it/codice-civile/art/941parte di Codice Civile
Art. 941. (Alluvione). Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e' disposto dalle leggi speciali.

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