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Art. 933 — Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

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Art. 933. (Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici). I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali. Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

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