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Art. 922 — Modi di acquisto

ELI /it/codice-civile/art/922parte di Codice Civile
Art. 922. (Modi di acquisto). La proprieta' si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

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