Codice Civile
Art. 918 — Consorzi volontari
Art. 918. (Consorzi volontari). Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto. Il regolamento del consorzio e' deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
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