Codice Civile
Art. 910 — Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Art. 910. (Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo). Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, puo', mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.
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