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Art. 91 — Diversita' di razza o di nazionalita'

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Art. 91. (Diversita' di razza o di nazionalita'). I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali. Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalita' straniera.

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