Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 908
Codice Civile

Art. 908 — Scarico delle acque piovane

ELI /it/codice-civile/art/908parte di Codice Civile
Art. 908. (Scarico delle acque piovane). Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche' le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 907 Art. 909 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.