Codice Civile
Art. 903 — Luci nel muro proprio o nel muro comune
Art. 903. (Luci nel muro proprio o nel muro comune). Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.