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Art. 890 — Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

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Art. 890. (Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.

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