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Art. 886 — Costruzione del muro di cinta

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Art. 886. (Costruzione del muro di cinta). Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

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