Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 880
Codice Civile

Art. 880 — Presunzione di comunione del muro divisorio

ELI /it/codice-civile/art/880parte di Codice Civile
Art. 880. (Presunzione di comunione del muro divisorio). Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommita' e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere piu' alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 879 Art. 881 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.