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Art. 870 — Comparti

ELI /it/codice-civile/art/870parte di Codice Civile
Art. 870. (Comparti). Quando e' prevista la formazione di comparti, costituenti unita' fabbricabili con speciali modalita' di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, puo' procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.

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