Codice Civile
Art. 848 — Sanzione dell'inosservanza
Art. 848. (Sanzione dell'inosservanza). Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorita' giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.
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