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Art. 848 — Sanzione dell'inosservanza

ELI /it/codice-civile/art/848parte di Codice Civile
Art. 848. (Sanzione dell'inosservanza). Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorita' giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.

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