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Art. 83 — Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

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Art. 83. (Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato). Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

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