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Art. 807 — Effetti della revocazione

ELI /it/codice-civile/art/807parte di Codice Civile
Art. 807. (Effetti della revocazione). Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda. Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

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