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Art. 804 — Termine per l'azione

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Art. 804. (Termine per l'azione). L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale. Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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