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Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile

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Art. 780. (Donazione al figlio naturale non riconoscibile). E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo' essere riconosciuta o dichiarata. La nullita' non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante. La nullita' puo' essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

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