Codice Civile
Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Art. 777. (Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci). Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
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