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Art. 773 — Donazione a piu' donatari

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Art. 773. (Donazione a piu' donatari). La donazione fatta congiuntamente a favore di piu' donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'. E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo' o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

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